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COME OPERANO I NOSTRI AMMINISTRATORI

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Messaggio  Ignazio Puglisi Ven 9 Gen - 17:36

La interrogazione che segue, presentata in data odierna, mira a fare chiarezza sull'operato dei Nostri Amministratori, che "a volte" lascia un "pò" perplessi.

"...GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA
“RIPENSARE PIEDIMONTE”

EGR. SIG.
DOTT. SEBASTIANO MARANO
SEGRETARIO COMUNALE


GENT.MA SIG.RA
ROSARIA SGROI
RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO

GENT.MA SIG.RA
FRANCESCA GRASSO
RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI

EGR. SIG.
DOTT. GIOVANNI TESTA
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE


EGR. SIG.
DOTT. GIOVANNI GRECO
REVISORE UNICO DEI CONTI


e p.c. EGR. SIG.
GEOM. GIUSEPPE PIDOTO
SINDACO DEL COMUNE DI
PIEDIMONTE ETNEO

Oggetto: DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 163 DEL 22.8.2008 - PRESA ATTO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI LINGUAGLOSSA N. 07/08 DEL 7.01.2008 – AUTORIZZAZIONE DEL CAPO SETTORE AA. GG. A LIQUIDARE LE SOMME DOVUTE – DEBITO FUORI BILANCIO - VIOLAZIONE DELL’ART. 194 D. LGS. 267/2000 - INTERROGAZIONE


I sottoscritti Consiglieri comunali facenti parte del Gruppo consiliare "Ripensare Piedimonte",
espongono
Con delibera n. 163 del 22.8.2008, la Giunta municipale ha dato mandato al Capo Settore Affari Generali di procedere alla liquidazione, con separato provvedimento dirigenziale, delle somme dovute dal Comune in forza della sentenza n. 7/08 resa dal Giudice di Pace di Linguaglossa il 7.1.2008 nell’ambito di un giudizio promosso in suo danno per responsabilità extracontrattuale, autorizzandone il pagamento.
In seno alla relativa proposta di deliberazione viene genericamente richiamato un “presunto” impegno di spesa assunto dall’Ufficio finanziario e contabile, onde precedere a quanto deliberato.
Le somme di che trattasi sono state successivamente pagate al creditore, con inclusi tutti gli accessori di legge.
Tuttavia dall’esame della documentazione agli atti nonché del testo della deliberazione di Giunta sono emerse alcune perplessità e dei dubbi al cui chiarimento è tesa la presente interrogazione.
Preliminarmente, va sottolineato che trattasi di somme “dovute”, in forza di un provvedimento giurisdizionale dotato di efficacia esecutiva, e come tale azionabile in danno dell’Ente.
Inoltre, il creditore ha subito un danno, a quanto pare “imputabile” al Comune, il quale conseguentemente è tenuto al risarcimento.
Tuttavia.
Dal corpo della citata sentenza risulta che il Comune di Piedimonte Etneo, benché regolarmente citato, non si è costituito in giudizio, per fare valere le “eventuali” proprie ragioni in corso di causa, anche al solo fine di attenuare il rigore della condanna.
Non si comprende come mai il Comune di Piedimonte Etneo sia rimasto contumace "... disinteressandosi al giudizio..." (cfr. pag. 6 della sentenza).
Né, tanto meno, è dato sapere se sono state effettuate le necessarie valutazioni in ordine alla impugnabilità della sentenza, notificata nel febbraio 2008, ovvero il riferimento a questa necessaria attività, indispensabile per stabilire l’opportunità di pagare o meno, è stato omesso in seno alla predetta delibera.
L’Ente, oltre al risarcimento del danno liquidato in €. 2.582,28, ed interessi legali dalla data della domanda al soddisfo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in €. 1.350,28, nonché alla spese di CTU, liquidate in €. 700,00.
Sotto il profilo del quantum, non si comprende il perché, come è stato fatto per altre fattispecie identiche, di recente verificatesi, non sia stata tentata una soluzione transattiva che avrebbe potuto portare ad un risparmio per le già sofferenti casse comunali, soluzione questa che si sarebbe dovuta e potuta perseguire.
Ma non è tutto.
Risulta palesemente violato quanto disposto dall’art. 194 co. 1 del D. Lgs. 267/2000, che regolamenta il procedimento per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, tra i quali rientrano, per espressa previsione di legge, quelli derivanti da sentenze esecutive.
Tale norma, infatti, per le obbligazioni perfezionatesi in modo non conforme ai principi giuscontabili, prevede il loro necessario riconoscimento da parte dell’Organo consiliare, mediante deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 193 co. 2 del D.lgs. 267/2000.
Pertanto, la condotta tenuta dalla Giunta comunale lede le legittime prerogative del Consiglio comunale, chiamato ad esprimere il proprio consenso, nelle forme e nei termini sopra indicati.
Infine, ma non per importanza, la delibera n. 163 del 22.8.2008 viola quanto disposto dall’art. 9 dello Statuto comunale che traduce a livello comunale un principio fondamentale in punto di legittimità dell’azione amministrativa, ribadito dalla normativa in materia.
Tutto ciò premesso, i sottoscritti Consiglieri comunali del Gruppo consiliare di minoranza "Ripensare Piedimonte", propongono la seguente
interrogazione
con risposta scritta, nei termini di legge, al fine di conoscere:
- le ragioni per le quali il Comune di Piedimonte Etneo non si è costituito nel giudizio sfociato nella sentenza di condanna in oggetto, con indicazione del provvedimento a mezzo del quale è stata adottata tale decisione, di cui si chiede contestualmente copia;
- le ragioni per le quali il Comune di Piedimonte Etneo non ha ritenuto di proporre appello avverso la più volte citata sentenza del Giudice di pace di Linguaglossa, con indicazione del provvedimento a mezzo del quale è stata adottata tale decisione, di cui si chiede contestualmente copia;
- le ragioni per le quali la Giunta comunale ha ritenuto di autorizzare il pagamento integrale di quanto portato dal predetto titolo giudiziale, senza tentare una definizione transattiva, con risparmio di denaro pubblico;
- le ragioni per le quali non è stato seguito l’iter legislativo per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, tra i quali rientra quello che ci occupa, portato da una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro immediatamente esecutiva (art. 194 co. 1 letta a) D.Lgs. 167/2000).
Inoltre, chiedono di conoscere quanto l’Amministrazione intende fare per sanare le conseguenze della palese violazione di quanto disposto dall’art. 9 del vigente Statuto comunale.
Infine, chiedono espressamente di conoscere se allo stato esistono altre debiti fuori bilancio portati da titoli giudiziali.
L’odierna interrogazione viene inviata al Revisore dei conti, al fine di consentirgli di esprimere le proprie valutazione, nonché al Presidente del Consiglio, il quale viene invitato a prendere tutte le iniziative idonee a tutelare le legittime prerogative del Consiglio comunale tutto.
Si invita, inoltre, il Segretario comunale a volere rendere il proprio parere in ordine a quanto esposto.
Si fa sin d’ora espressa riserva, in caso di risposta non soddisfacente, di adire le Autorità competenti.
Piedimonte Etneo, 08.01.2009...".
Senza dare giudizi, ma attendendo una soddisfacente risposta, continuiamo la nostra attività di controllo e non solo, anche se, a prima vista, verrebbe da dire alla Befana .... altro che carbone.
L'inizio dell'anno sarà particolarmente caldo, così almeno bilanceremo le temperature rigide di questi giorni.
Ignazio Puglisi
Ripensare Piedimonte

Ignazio Puglisi
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