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PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE

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Messaggio  Ignazio Puglisi Sab 24 Apr - 9:18

Presentata dai Consiglieri comunali del Gruppo consiliare "Ripensare Piedimonte"una proposta di modifica dello Statuto comunale, legge fondamentale del nostro Comune.
Infatti appare necessario, per certi versi, e opportuno, per altri, procedere ad alcune modifiche dello stesso, onde conformarlo alle sopraggiunte rilevanti modifiche della normativa disciplinante il funzionamento degli EE. LL., nonché al fine di renderlo più confacente alle esigenze dell’Ente.
In primo luogo occorre procedere alla modifica dell’art. 31 della predetta legge fondamentale comunale, che regolamenta la composizione della Giunta municipale.
Infatti, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1 della legge regionale n. 22 del 16 dicembre 2008, l’art. 33 della legge 142/1990 stabilisce che “ La Giunta municipale e la Giunta della Provincia Regionale sono composte rispettivamente dal Sindaco e dal Presidente della Provincia Regionale che la presiedono e da un numero di assessori stabilito in modo aritmetico dagli statuti, che non deve essere superiore al 20% dei componenti dell’organo elettivo di riferimento. Nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti il numero degli assessori non può comunque essere superiore a quattro”.
Di contro, l’art 31 dello Statuto comunale stabilisce, al IV comma, che “ La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di numero cinque assessori, nominati dal Sindaco”.
Pertanto, occorre attuare con effetto immediato la dichiarata volontà del Legislatore di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, rivedendo l'appena citata disposizione statutaria, senza appellarsi ad interpretazioni di comodo o a scappatoie legislative, anche in considerazioni della attuale situazione economica del Comune di Piedimonte Etneo.
L’art. 18 della predetta legge n. 22/2008 pone a carico della amministrazioni comunali e provinciali l’obbligo di rendere noti per estratto, nei rispettivi siti internet, tutti gli atti deliberativi adottati dalla Giunta e dal Consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali, ai fini della pubblicità notizia.
Pertanto, deve procedersi alla modifica dell’art. 29 dello Statuto comunale, che disciplina appunto la pubblicazione delle deliberazioni e degli atti dirigenziali, che non prevede tale particolare adempimento per le determinazioni sindacali e dirigenziale e per le deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale.
Non può, poi, non tenersi conto delle modifiche normative che da ultimo hanno riguardato il Difensore civico.
Infatti, sempre nell’ottica della razionalizzazione della spesa pubblica, il legislatore nazionale con la legge n. 42 del 26.3.2010, di conversione del D.L. n. 2 del 25.1.2010, ha soppresso tale istituto.
Tuttavia, la previsione del Difensore civico nello Statuto comunale costituisce comunque un elemento qualificante, in considerazione della sua elevata valenza, nell’ottica della tutela dei cittadini nei confronti delle inefficienze della Pubblica Amministrazione, nonché della sua potenziale capacità propositiva nella soluzione nelle questioni che coinvolgono il pubblico interesse.
Pertanto, appare possibile contemperare le descritte esigenze di carattere finanziario con quelle che hanno portato alla introduzione di tale figura nel nostro ordinamento, escludendo la previsione della retribuzione del Difensore civico, ed estendendo a tale figura il trattamento economico previsto per Consiglieri comunali.
Risultato conseguibile attraverso la modifica dell'articolo 84 dello Statuto comunale, che si propone, nella parte in cui dispone che al Difensore civico venga corrisposta una indennità pari a metà dell'indennità di carica base del Sindaco, estendendo ad esso il trattamento previsto per i Consiglieri comunali.
Inoltre, sarebbe opportuno modificare il successivo articolo 85 che disciplina il procedimento di nomina del Difensore civico, con riguardo ai requisiti che debbono possedere i candidati.
A tale ultimo proposito, considerato il carattere "onorifico" che la carica verrebbe ad assumere occorre ampliare il novero dei possibili candidati, consentendo di proporsi all’attenzione del Consiglio comunale a tutti colori i quali, in maniera disinteressata, sono disponibili ad assumere tale funzione, con il solo scopo di contribuire al buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Pertanto, non appare congruo il limite di età fissato dallo Statuto, così come il necessario possesso dei titoli di studio indicati dalla norma, che tutt'al più potranno costituire degli elementi di cui il Consiglio comunale dovrà tenere conto nella scelta tra i vari candidati.
Inoltre, sempre nell’ottica del contenimento della spesa pubblica, appare opportuno prevedere la possibilità per il Comune di gestire la funzione del Difensore civico in forma associata con altri EE. LL., mediante la stipula di apposita convenzione, in alternativa alla nomina, nei termini sopra evidenziati.
Infine, appare utile integrare l’art. 16 dello Statuto comunale, disciplinante la figura del Presidente e del Vice presidente del Consiglio, mettendo inequivocabilmente in luce la fondamentale funzione della seconda carica istituzionale all’interno del Comune, ed introducendo l’istituto della mozione di sfiducia, onde garantire la corretta interpretazione delle sue prerogative.
Infatti, il Presidente del Consiglio, in posizione super partes, è garante del corretto funzionamento del Consiglio comunale, nonché dell’equilibrio tra i distinti gruppi che lo compongono.
Pertanto, appare necessario o quantomeno opportuno introdurre uno strumento idoneo a prevenire la violazione dei predetti doveri istituzionali, e a reprimerla al suo verificarsi.
Naturalmente , la mozione di sfiducia non potrà essere sorretta da ragioni di carattere politico.
Le proposte di modifica saranno trattate nel prossimo Consiglio comunale.
Ignazio Puglisi

Ignazio Puglisi
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Messaggio  lit Sab 24 Apr - 23:51

L'interessante sottolineatura dell 'Avv. Puglisi colgono in pieno alcune incongruenze molto gravi, che sarebbe opportuno chiarire e delineare a scanso di equivoci. Forse servirebbe anche qui un'ulteriore semplificazione del medesimo statuto.
lit
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