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Messaggio  lit Dom 29 Mar - 17:04

L’applicazione della Tarsu su garage e solai
Abbiamo già avuto modo di osservare, in altre occasioni, che i principi contenuti nella
richiamata sentenza del Supremo Collegio, 16785 del 2002, interessano l’annoso
problema riguardante la tassazione di aree che, per il particolare uso – di tipo sporadico –
cui sono destinate potrebbero essere ritenute non idonee alla produzione di rifiuti.
Ci riferiamo alle unità immobiliari considerate pertinenze delle abitazioni quali, per
esempio, autorimesse, garage, cantine e solai, che, secondo la consolidata posizione
assunta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze rimangono soggette alla tassa di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
A tale riguardo si ha notizia che gli Uffici tributi comunali provvedono, tramite il Servizio di
riscossione, a richiedere il versamento della Tarsu sui locali adibiti a garage.
Sull’argomento è edita una prevalente giurisprudenza favorevole alle istanze dei
contribuenti tese a richiedere ai giudici tributari l’annullamento delle iscrizioni a ruolo, per
carenza dei presupposto oggettivi.
Secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Parma, sez. IX, 8 luglio 1998, sentenza n.
113, rimangono esclusi dal calcolo della superficie rilevante per la tassa quei locali il cui
uso, rapportato all'attività che si svolge nei locali principali, si realizza :
 in maniera del tutto saltuaria e occasionale;
 attraverso una presenza dell'uomo limitata temporalmente a sporadiche occasioni
e funzionalmente ad accessi non collegati in modo necessario e costante
all’attività` primaria.
Le cantine ed i solai si concretizzano in unità immobiliari in cui l'accesso e` normalmente
saltuario; di conseguenza, i Giudici di prima istanza ritengono tali locali non presidiati o
con presenza sporadica dell'uomo. (contra, C.T.P., di Parma, Sez. III, Sent. n. 101 del 18
novembre 1998 e C.T.P. di Bari, 13 dicembre 1999, n. 232).
In aderenza con la linea interpretativa assunta dai giudici parmensi si pone, sia la
sentenza 10 aprile 2002, n. 45 emessa dalla Commissione tributaria Regionale dell’Emilia
Romagna, sezione staccata di Parma, sezione 35, che ribadisce le argomentazioni in virtù
delle quali rimangono intassabili i locali cui risulta provato il mancato collegamento alla
vita familiare; sia la sentenza n. 440 del 2 febbraio 2000 emessa dalla Commissione
Tributaria provinciale di Livorno. In particolare, la corte di merito livornese definisce i
garage, veri e propri rimessaggi temporanei di veicoli dove la presenza umana è di
norma saltuaria e fortemente limitata nel tempo strettamente necessario allo
stanziamento dei mezzi propri di trasporto.
Altra decisione favorevole ai contribuenti è quella emessa dalla Commissione Tributaria
Regionale, Lazio, sez. XXXVII, 19.4.2005, n. 61.
(tratto da http://www.commercialistatelematico.com

Come si può ben evincere: non tutti i luoghi adibiti a rimessa, garage e quant'altro sono tassabili, in quando la sporadica presenza dell'uomo non costituisce rifiuti solidi urbani, ma al massimo rifiuti speciali. FORSE e ribadisco forse il concetto di garage è stato assimilato male da molti comuni e hanno preferito utilizzare il termine su larga scala, per arricchire le casse comunali impropriamente. E potevamo non approfittarne????


Ma non contento voglio riportarvi un caso a noi vicino: Catania...


news dal palazzo
Tarsu garage
il difensore civico:
"E' censurabile..."
Pubblichiamo per intero il documento firmato da Alessandro Corbino.L'amministrazione comunale, anche secondo l'esperto, starebbe forzando la mano sull'imposta retroattiva ai box auto. In esclusiva.
Pubblichiamo per intero il documento firmato da Alessandro Corbino.L'amministrazione comunale, anche secondo l'esperto, starebbe forzando la mano sull'imposta retroattiva ai box auto. In esclusiva.


Comune di Catania
Ufficio del Difensore Civico


Al Sig. Assessore Avv. Francesco Caruso
p.c.: Al Sig Sindaco On.le Prof. Umberto Scapagnini
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Roberto Commercio


Illustre Signor Assessore,
facendo seguito alla mia precedente del 20 gennaio ultimo inviata al Dirigente del Servizio Entrate e a Lei per conoscenza, desidero esprimerLe i convincimenti ai quali – a seguito della istruzione compiuta – è pervenuto l'Ufficio del Difensore in ordine ai problemi relativi alle cartelle ICI e TARSU notificate nei giorni scorsi.
A) Per quanto riguarda le cartelle relative all' ICI, non sono emerse irregolarità di ordine generale, anche se la procedura adottata ha comportato per gli utenti considerevoli disagi, ai quali sarebbe opportuno porre rimedio. Nell'immediato,attraverso una migliore organizzazione del servizio (anche mediante, ad esempio, com'è stato proposto, il coinvolgimento delle Municipalità, che potrebbe almeno attenuare le difficoltà di quanti sono chiamati a comprovare la regolarità dei pagamenti eseguiti). Peri il futuro – considerato che i problemi sembrerebbero legati soprattutto alla non sempre perfetta leggibilità meccanografica dei bollettini di pagamento – attraverso, per esempio, l'invio ai contribuenti di bollettini pre-compilati, che ne rendano agevole poi la lettera da parte degli uffici, al momento del necessarie verifiche.
B) Per quanto riguarda invece le cartelle relative alla TARSU, è opinione del Difensore che esse debbano considerarsi – per la parte relativa ai locali che per natura non possono (come i garage) produrre "rifiuti" – meritevoli di censura e perciò di conseguenti provvedimenti correttivi.
Le ragioni stanno nelle considerazioni che in proposito Le sottometto.

1. Il quadro normativo di riferimento.

Già il decreto legislativo 15.11.1993, n.507, istitutivo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, stabiliva, nel definire il presupposto "oggettivo" della medesima, che "non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno…" (art.62, comma 2).
La interpretazione seguitane da parte della dottrina e della giurisprudenza precisava che dovevano considerarsi "per natura" inidonei a produrre "rifiuti" quei locali che fossero destinati ad usi non presidiati dall'uomo o nei quali la presenza dell'uomo si manifestasse in modo solo sporadico (e nei quali dunque non potesse determinarsi formazione di rifiuti in misura apprezzabile).
La situazione non è mutata con il decreto legislativo 5.02.1997 n.22. Per effetto di esso, la direzione normativa nel senso indicato si veniva anzi a rafforzare. Il decreto infatti ha soppresso, con decorrenza 1 gennaio 1999, la "tassa" e stabilito che ai costi del servizio i Comuni provvedano mediante l'istituzione di una "tariffa" (art. 49, comma 2), applicabile ad ogni locale o area scoperta ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi (art. 49, comma 3). Per effetto dunque di tale nuova configurazione, il collegamento tra idoneità del locale a produrre rifiuti e sua sottoposizione alla imposizione fiscale è divenuto ancora più stretto (tanto da avere orientato dottrina e giurisprudenza a sottolineare che se era dubbia la possibile esclusione della "tassa" di alcuni locali, non può essere ora dubbia invece la esclusione della "tariffa" dei locali che non possono produrre rifiuti). Ciò invero in quanto, com'è noto, mentre la "tassa" è espressione della potestà tributaria e potrebbe dunque in astratto configurarsi anche senza che l'utente ne determini l'insorgenza provocando la prestazione alla cui copertura essa è preordinata, la "tariffa" è per definizione legata ad un comportamento positivo che renda necessaria la prestazione ai cui costi essa provvede (se anche attraverso una misura definibile eventualmente solo attraverso tecniche statistiche).
La legislazione vigente è dunque (come confermano anche numerose decisioni giurisprudenziali: Commissione Tributaria Provinciale Parma 8.7.98, n.113; Commissione Tributaria provinciale di Livorno 2.02.200, n.440, Commissione Tributaria regionale di Parma, n.45 del 19/02/2002) nel senso della esclusione della assoggettabilità alla tariffa (e già prima anche alla tassa) dei locali che per natura non producono rifiuti (tra i quali vanno inclusi sicuramente i box, le cantine, i solai, le autorimesse private, in quanto luoghi appunto non presidiati e nei quali la presenza umana è solo sporadica e comunque di mero transito).

2. Il quadro regolamentare di riferimento.

Per il servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, il Comune di Catania, in applicazione del decreto 597/1993, adottò, con deliberazione consiliare n.75 del 1994, un proprio regolamento, il cui art. 3 così recita: "Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno…".
Il Comune dunque mutuò alla lettera il disposto dell'art. 62 comma 2 del decreto 597.
Tale regolamento ha subito vari aggiornamenti nel tempo in ordine ad aspetti specifici (deliberazioni: 13/96 in materia di tariffe; 15/97 in materia di classificazioni; 9/98 in materia nuovamente di tariffe; 43/98, in materia di rifiuti speciali assimilati; 22/2000 in materia di agevolazioni, disciplina dei rifiuti speciali, di trattamento delle aree occupate temporaneamente, di classificazione). Mai dunque il Comune è fin qui intervenuto sul presupposto "oggettivo" della imposizione fiscale, rimasto nel tempo quello originariamente determinato nel 1994.
Tale situazione regolamentare prima di fondamento l'assunto che gli uffici comunali hanno manifestato sia alla stampa che al Difensore, secondo cui la assoggettabilità dei garage alla tariffa deriverebbe dalla deliberazione 22/2000, nella quale furono in effetti inclusi, ai fini della classificazione, in cat.3 anche "box, cantine e autorimesse private".
Detta inclusione deve ritenersi infatti – ad avviso del Difensore – illegittima (a prescindere dalle eventuali ulteriori ragioni più generali di illegittimità della deliberazione 22/2000, a suo tempo in effetti annullata dal Co.re.co.,sezione di Palermo, ma poi mantenuta vigente da una pronuncia di sospensione del TAR-Sicilia, sezione di Catania, del 30 novembre 2000.)
Con detta deliberazione, adottata dal Commissario straordinario del tempo, il Comune intervenga infatti sulla "classificazione" (e non sulla "determinazione") delle superfici "tassabili". Le quali dunque (a parte l'impropria terminologia, ormai superata dalle disposizioni del decreto 22/1997 introduttivo della "tariffa") restavano le stesse che il Comune aveva a suo tempo definito con il proprio regolamento del '94 (che ricalcava per altro, come si è ricordato, addirittura alla lettera la legge). Non essendo insomma consentito, anche ai sensi del regolamento comunale vigente (oltre che della legge), includere tra le superfici esposte alla tariffa quelle relative ai locali nominati, l'inclusione di box, cantine e autorimesse private in cat. 3 deve ritenersi inefficace, per difetto del suo presupposto (la assoggettabilità appunto alla tariffa di quelle superfici). Senza dire della contraddittorietà tra la previsione commissariale della deliberazione 22/2000 (29 febbraio) e quella ugualmente commissariale della deliberazione 31/2000 (8 marzo), con la quale, adottando il regolamento comunale per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, si precisava all'art. 2,comma 4: "Sono rifiuti urbani : a) i rifiuti domestici anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;…" (qui esattamente riprendendo il concetto di "rifiuto" come "scarto" legato alla presenza nel luogo di una attività umana "abitativa"). Come si potesse, da un canto, nel quadro di un disegno normativo sostanzialmente unitario, collegare il concetto di "rifiuto" alla presenza abitativa dell'uomo e ritenere, nel contempo, possibile tuttavia che esso si producesse anche dove l'uomo non dimora (box, cantine, ecc.) resta francamento incomprensibile.
Anche lo stesso quadro regolamentare del Comune di Catania rende dunque censurabile l'operato in corso dell' Amministrazione per difetto di un presupposto normativo legittimante.

Catania, 26/01/2006

IL DIFENSORE CIVICO
Alessando Corbino

Tratto da: Ildito.it
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Messaggio  lit Dom 29 Mar - 17:05

Ed ecco un'interessante riscontro:


FEDERCONTRIBUENTI: AVEVAMO RAGIONE LA COMMISSIONE TRIBUTARIA ANNULLA GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO SULLA TARSU GARAGE, VITTORIA DEI CONTRIBUENTI CATANESI

Vittoria dei contribuenti catanesi, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania ha annullato in una delle prime sue pronunce un ricorso fatto dall’Avv. Bruno Viaggio Responsabile Legale della Federcontribuenti GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO SULLA TARSU GARAGE. Il Comune di Catania rivendicava, illegittimamente nei confronti dei contribuenti il mancato pagamento della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani del garage mancando del tutto, il presupposto "oggettivo" dell’ imposizione fiscale. Questa prima sentenza colpisce l’arroganza dell’AMMINISTRAZIONE Comunale catanese che si è rifiutata di aprire un tavolo con le organizzazioni dei contribuenti catanesi e con la Federcontribuenti che aveva posto il problema di ristabilire la legalità fiscale nella gestione del Comune di Catania. Infatti, sin dal Decreto Legislativo n.507/93, istitutivo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, precisamente, all’art. 62, comma 2, si disponeva testualmente "non possono essere soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno……".

Dello stesso orientamento erano anche la giurisprudenza, e parte della dottrina, che non ritenevano idonei a produrre rifiuti tutti quei locali in cui la presenza dell’ uomo potesse rilevarsi solamente in modo sporadico.

Anche dopo la riforma apportata dal D.Lgs. n. 22/1997, con la quale la TARSU veniva sostituita gradualmente con la tariffa, può dirsi che il vecchio orientamento non sia stato modificato, quanto piuttosto rinforzato.

All’ art. 49, comma 3, del succitato decreto si disponeva, difatti, che i Comuni possono applicare la tariffa solo ad ogni locale o area scoperta ad uso privato non costituente accessorio o pertinenza dei locali medesimi, escludendo, pertanto, tutti i locali che per loro natura non producono rifiuti.

A fondamento di tale orientamento è possibile, altresì, ricordare le numerose decisioni giurisprudenziali avutesi ( Commissione Tributaria Provinciale Parma del 8.07.98 n.113; Commissione Tributaria Provinciale di Livorno del 2.02.2000 n.440, Commissione Tributaria Regionale Parma del 19.02.2002 n. 45).

Ed in particolare, appare chiarificante la Sentenza della Commissione Tributaria di Parma del 3.07.1998 che ha stabilito che sono esclusi dal pagamento della Tarsu "quei locali il cui uso, rapportato all’attività che si svolge nei locali per così dire principali, è del tutto saltuario e occasionale e nel quale comunque la presenza dell’uomo è limitata temporaneamente a sporadiche occasioni e funzionalmente ad accessi non collegati in modo necessario e costante all’attività primaria". Ne discende che, sempre secondo la medesima Sentenza, sono esclusi dalla tassa : ripostigli, stenditoi, solai, soffitte, depositi di oggetti in disuso e anche cantine e garage, per i quali, dice testualmente la Commissione "l’accesso è saltuario e comunque connesso ad atti che non sono indicativi in modo apprezzabile della idoneità a influire sul servizio per la copertura dei cui costi è stata istituita la tassa".

La federcontribuenti aveva chiesto il riconoscimento dell’illegittimità degli accertamenti inviati dall’ Ufficio TA.R.S.U. di Catania nei confronti dei contribuenti in relazione al garage, atteso che, sia la legislazione, sia l’orientamento giurisprudenziale, hanno da sempre escluso l’ assoggettabilità alla tassa- tariffa dei locali che per loro natura non sono idonei a produrre rifiuti, in quanto luoghi nei quali la presenza dell’ uomo è solo sporadica.

Le stesse somme richieste dal Comune di Catania ai contribuenti negli avvisi di accertamento dovevano , comunque, essere ritenuti illegittimi nella parte in cui si applicavano sanzioni ed interessi per il ritardo al pagamento di una tassa che per anni non gli era mai stata fatta pagare.

Tale illegittimità, scaturiva del fatto che tali avvisi sarebbero stati in assoluto contrasto con i principi di affidamento e buona fede, secondo quanto disposto dall’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente e dall’art. 6 del Dlg. 472/1997.

Il cittadino è stato sempre in buona fede nel ritenere l’intassabilità dei locali di cui trattasi atteso che il Comune di Catania si è sempre astenuto dal richiedere il pagamento della TARSU sui garage, causando in tal modo nei contribuenti catanesi il convincimento della non debenza del tributo in oggetto. Oggi la Giustizia Tributaria ha dato ragione hai contribuenti catanesi. Chi ha pagato la Federcontribuenti è ha disposizione per richiedere i rimborsi.
tratto da: http://www.federcontribuenti.it



IN sostanza:

PER EVITARE CHE OGNI CITTADINO FACCIA PERSONALMENTE IL RICORSO, CON GRANDE SPRECO DI TEMPO E SOLDI, L’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE POTREBBE RICORRERE ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE A NOME DI TUTTA LA CITTADINANZA PER ELIMINARE LA TASSA RIFIUTI SU GARAGE E BOX .

Tale riferimento è stato già risolto da molte amministrazioni comunali più o meno coscienziose rispetto all'impegno verso i cittadini.
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Messaggio  lit Dom 29 Mar - 17:22

Nonostante tutto la Città di Catania è ancora in atto di richiedere i pagamenti della TARSU sui garage. Nonostante il Codacons abbia vinto la battaglia e la Cassazione abbia dato ragione al cittadino, l'amministrazione catanese tira fuori farlocche e fantomatiche scontistiche per i cittadini, con il fine di fargli pagare la tassa ingiustamente e fuorilegge.
Oltretutto ho notato, con rammarico, che la questione riguarda, casualmente, i comuni di Caltanissetta, Catania, e Siracusa fondamentalmente.
Pare che la cosa abbia qualcosa in comune tra le tre province? Ma no, cosa vado a pensare mai. Però ho appena notato che queste sono le medesime province che da un pò di tempo hanno qualche problema nella raccolta rifiuti e dove non sanno come far fronte a pagare le cooperative di smaltimento rifiuti e raccolta rifiuti.
E potevamo non prendere d'esempio questi casi noi piedimontesi? Non vogliamo mai differirci dal cattivo esempio degli altri comuni.
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