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Messaggio  Ignazio Puglisi Mer 12 Gen - 17:44

SOLDI, SOLDI, SOLDI…
Tutto pur di fare soldi, anche forzare la interpretazione del regolamento TARSU, facendo così pagare anche chi ha diritto alle agevolazioni deliberate dal Consiglio comunale.
TANTO A PAGARE SIETE SEMPRE VOI !!!
Per questo, per tutelare i cittadini dalla ingordigia dei Nostri Amministratori, abbiamo presentato la seguente richiesta di convocazione del Consiglio comunale, al fine di procedere alla interpretazione autentica dell’art. 15 del Regolamento TARSU e chiarire le idee a chi le idee chiare non ha.

“GRUPPO CONSILIARE
“RIPENSARE PIEDIMONTE”


EGR. SIG.
DOTT. MAURIZIO CASALE
SEGRETARIO COMUNALE
- SEDE -


EGR. SIG.
DOTT. GIOVA NNI TESTA
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
- SEDE -


EGR. SIG.
GEOM. GIUSEPPE PIDOTO
SINDACO PRO – TEMPORE
- SEDE -

Oggetto: TASSA SMALTIMENTO TIFIUTI SOLIDI URBANI - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ARTICOLO 15 DEL REGOLAMENTO COMUNALE – RICHIESTA CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 26 del 28.4.1995, con la quale è stato approvato il "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI"
Vista la delibera del Consiglio comunale n. 7 del 11 maggio 2011, con la quale è stato modificato l’art. 15 del predetto Regolamento, secondo il seguente testo:
“ Per i nuclei familiari che versano in condizioni indigenti con un reddito complessivo (ISEE) non superiore ad €. 7.500,00 la tassazione è ridotta del 50% esclusivamente per l’unità immobiliare abitata, su domanda da presentarsi a cura dell’interessato ogni anno entro il 20 gennaio su apposito modello predisposto dall’ufficio.
Tale agevolazione non è cumulabile con altre misure di sostegno.
Tutte le persone invalide al 100% su domanda da presentare a cura dell’interessato ogni anno entro il 20 gennaio su apposito modello predisposto dall’ufficio hanno titolo di essere esentati dalla tassazione esclusivamente per l’unità immobiliare abitata”.
Considerato che il predetto articolo ed in particolare il divieto di cumulo di cui al suo 2° comma è stato interpretato ed applicato dal competente Uffici Tributi in maniera estensiva ed errata, con riferimento a qualsivoglia misura di sostegno in favore dei soggetti interessati e per l’effetto sono state rigettate molte delle domande presentate dai contribuenti titolari di un reddito inferiore a quello fissato dalla norma in parola;
Considerato che, di contro, tale disposizione deve essere più correttamente intesa come divieto di cumulo di agevolazioni e riduzioni relative esclusivamente alla TARSU, previste per particolari condizioni d’uso dell’immobile ovvero per condizioni soggettive del contribuente, come ad esempio quelle di cui all’articolo 13 del regolamento;
Considerato che in materia regolamentare vige la esclusiva competenza del Consiglio comunale, al quale viene demandata la potestà regolamentare che certamente include anche la possibilità di procedere alla interpretazione autentica delle norme approvate dal civico consesso.
Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti consiglieri comunali facenti parte del Gruppo "Ripensare Piedimonte"
chiedono
Che il Presidente del Consiglio convochi immediatamente il Consiglio comunale, stante l’urgenza di un suo intervento chiarificatore, inserendo all’ordine del giorno il seguente argomento:
“Interpretazione autentica dell’art. 15 del "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI” ciò al fine di chiarire, chiaramente con efficacia retroattiva, che il divieto di cui al 2 comma di tale norma deve essere inteso come riferito esclusivamente al divieto di cumulo di agevolazioni e riduzioni relative alla TARSU, previste per particolari condizioni d’uso dell’immobile ovvero per condizioni soggettive del contribuente.
Si invita il Presidente del Consiglio a volere corredare la presente proposta di tutti gli eventuali necessari pareri.
Piedimonte Etneo, 3 gennaio 2011”.
Vi terrò informati sugli sviluppi della vicenda.
Ignazio Puglisi

Ignazio Puglisi
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