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A proposito di Antenne telefoniche

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Messaggio  Admin Sab 8 Gen - 18:16

Riceviamo dal Nostro Concetto Barone, una nota che riguarda la delicata questione delle antenne di telefonia mobile installate nel nostro Comune, e che pubbliachiamo volentieri.
Cittadini Protagonisti ha più volte preso posizione in merito, come testimoniato dai diversi articoli postati sul Forum, ed è sempre vigile sull'evolversi della questione.
Mario Settineri


Piedimonte Etneo

Pochi sanno che un regolamento comunale potrebbe limitare i ripetitori di telefonia mobile nelle città all'interno del centro urbano. Il caso, già noto al TAR, scioglie definitivamente il contenzioso creatosi tra la società Ericsson Telecomunicazioni e il comune di Piedimonte Etneo. Protagonista la domanda presso l'ufficio tecnico del comune presentata dalla Ericsson in data 8/8/2007, per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile in via Principessa di Piemonte n. 3.
Nel contempo il comune etneo si adoperava, in assenza di un regolamento comunale, di congelare ogni istruttoria di pratiche in itinere giacenti presso quell’Ufficio tecnico, riguardanti telefonia mobile. Giustamente rimanendo in attesa che il Consiglio comunale decidesse sull'installazione di antenne telefoniche nel centro storico del territorio comunale. (delibera di Giunta n. 234/2007)

Il 1 ottobre 2007 il consiglio comunale ha deliberato “di disporre il diniego a qualsiasi richiesta di autorizzazione atta ad installare antenne ed impianti di telefonia mobile all’interno del centro abitato, nelle more che la materia venga disciplinata da apposito regolamento”. Inoltre l'ufficio tecnico comunale con nota prot. 1511/282 dell’11/2/2008, ha rigettato l’istanza della Ericsson “in quanto il relativo progetto viola le vigenti disposizioni legislative, sanitarie e regolamentari” e, contestualmente, ha invitato la Ericsson a trovare altra area ove ubicare l’impianto di telefonia mobile di terza generazione - nonché tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ivi incluso il regolamento comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale di antenne per telecomunicazioni televisive e di telefonia mobile, approvato con delibera consiliare n. 42 del 21/12/2007.

La società installatrice rivoltasi al TAR di Catania era riuscita ad ottenere un'ordinanza cautelativa dove si chiedeva di procedere all'installazione dell'impianto. Ciò perché si era ancora in assenza di un regolamento comunale che regolamentasse tali aspetti. Inoltre ci si appellava al diniego da parte del comune assimilando tale opere come di urbanizzazione primaria che, in quanto tali, sono allocabili, per natura e definizione, in ogni zona del territorio e soprattutto nel centro abitato, cui sono destinati primariamente gli impianti di telefonia.
Stando a ciò nessuna amministrazione comunale poteva proibirne l'installazione e il T.A.R. catanese con sentenza n. 947/08 annullava l'efficacia di ogni normativa e delibera comunale precedentemente citata. (T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. IV) - n. 947/08 del 23 maggio 2008)

Il comune etneo, forse spinto da un malcontento popolare, o forse da un'influenza politicamente efficace ha impugnato la sentenza del T.A.R. d'innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.
Il comune etneo, assistito dagli avv.ti Girolamo Rubino e Francesca Zappalà, si è chiaramente appellato sostenendo la tesi più logica e congeniale: "sul territorio comunale, senza contrastare le leggi nazionali, è il consiglio comunale che decide". Specificatamente si sottolinea che l'installazione della infrastruttura, seppure equiparata a opere di urbanizzazione primaria, non possono essere collocate in qualsiasi parte del territorio comunale. Si riserva quindi al Comune il compito di far rispettare l'installazione secondo le prescrizioni urbanistiche del territorio. Inoltre l'interpretazione inesatta del Giudice di prima cura del T.A.R catanese inerente l’art. 87 del D. Lgs. n. 259/2003.
L'articolo sottolinea che: "“per l’installazione delle S.R.B. non è necessario il titolo edilizio, in quanto il procedimento di autorizzazione di cui all’art. 87 del D. Lgs. n. 259/2003 si caratterizza come procedimento unico nel quale confluiscono, accanto a valutazioni tipicamente radioprotezionistiche, anche valutazioni relative alla compatibilità urbanistico edilizia dell’intervento, per cui il procedimento autorizzatorio delineato dal codice non è destinato ad abbinarsi, ma a sostituire quello previsto dalle norme in materia edilizia” Insomma è competenza del comune definire dove poter impiantare le infrastrutture telefoniche nel rispetto ovviamente di normative nazionali con riferimento alla legge n. 36/2001 e relativi provvedimenti di attuazione.

Il Comune ha dato atto all'appello specificando che il sito prescelto per l’installazione dell’impianto non fosse idoneo in quanto cozzava con le specifiche dell'art. 3 del regolamento comunale, nel frattempo adottato, che chiaramente vietano tali installazioni all’interno del centro abitato entro i 200 metri.
Ogni istanza della Ericsson contestata ha perso ogni valenza nella sentenza finale, dove chiaramente il Comune ha piena autorità di decisione del dove installare le antenne, nonostante l'imprescindibile esigenza di installazione di impianti di telefonia mobile. Ciò trova pieno riferimento nela legge quadro n° 36 del 2001 (cfr. art 8, comma 6).

Per una questione di equità si decide che le spese legali saranno ripartite tra i due contendenti, vista la complessità legale della questione. Altresì vanno a carico della Ericsson soccombente le spese affrontate dal Ministero dello Sviluppo Economico, Dipendenza provinciale di Palermo (€ 2.133, 53).

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa, ovvero il Comune di Piedimonte Etneo nella persona del Sindaco che avrà il compito di notificare, tramite l'ufficio tecnico le formali azioni.

Sentenza depositata in segreteria del C.G.A Sicilia il 6 ottobre 2010 con numero N. 1254/10.

Ora si spiega chiaramente perché l'antenna è stata in qualche modo "camuffata" come se fosse una canna fumaria. Un atto dovuto, chiaramente, secondo i cittadini che hanno sempre sottolineato la vicinanza con il plesso scolastico di istruzione primaria statale e l'estrema vicinanza nel pieno centro abitativo della comunità Piedimontese. Speranzosi che si proceda presto alla rimozione, in molti si interrogano se si potrà applicare tale decisione anche per il ripetitore sito all'angolo tra Via Difesa e Via Vittorio Emanuele III.


Concetto Barone

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